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dc.contributor.advisorSironi, Giulio-
dc.contributor.authorFicicchia, Federica-
dc.date.accessioned2011-07-04T08:10:34Z-
dc.date.available2011-07-04T08:10:34Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1889/1568-
dc.description.abstractQuesto lavoro analizza il valore invalidante della predivulgazione, ovvero della comunicazione dell’invenzione effettuata dall’inventore a terzi prima del deposito della domanda di brevetto. Dalla lettura delle norme emerge una grande differenza tra il sistema designato dalla Convenzione sul Brevetto Europeo (e da questa trasfuso nelle varie legislazioni nazionali) e il sistema statunitense e giapponese. Mentre in Europa qualunque predivulgazione il cui contenuto è sufficiente per l’attuazione dell’invenzione da parte del tecnico medio del settore rende nulla la domanda di brevetto per mancanza di novità, negli Stati Uniti le predivulgazioni avvenute un anno prima il deposito della domanda di brevetto non sono considerate distruttive della novità per l’esplicita previsione del periodo di grazia - una sorta di “safety net"- che consente all’inventore di divulgare, in qualsiasi forma, l’invenzione prima della presentazione della domanda di brevetto. In Europa il sistema della novità, cosiddetta assoluta, è mitigato da due previsioni: l’esclusione dell’effetto invalidante per le predivulgazioni avvenute nei sei mesi precedenti al deposito della domanda di brevetto in esibizioni internazionali ufficiali o ufficialmente riconosciute, e la divulgazione abusiva ad opera di un terzo ai danni del richiedente o del suo dante causa, in presenza di un accordo di riservatezza tra l’inventore e il terzo. Attraverso l’analisi della giurisprudenza sia italiana sia del Board of Appeal dell’Ufficio Europeo Brevetti si è notato che l’applicazione di queste due previsioni è alquanto rara, per cui la giurisprudenza, al fine di evitare gli effetti pregiudizievoli di una comunicazione dell’inventore, tende a considerare presente un accordo di segretezza tra l’inventore e i terzi, anche laddove non sia stato esplicitamente previsto. Si è ritenuto, infatti, che anche in assenza di un accordo esplicito tra l’inventore e il terzo, possa presumersi la sussistenza di un vincolo di segretezza, tenendo conto delle circostanze di luogo, di tempo e, in particolare, dei rapporti intercorrenti tra le parti.it
dc.language.isoItalianoit
dc.publisherUniversità degli Studi di Parma. Dipartimento di Diritto, Economia e finanza internazionali.it
dc.relation.ispartofseriesDottorato di ricerca in Diritto commerciale: proprietà intellettuale e concorrenzait
dc.rights© Federica Ficicchia, 2011it
dc.subjectNovitàit
dc.subjectNoveltyit
dc.subjectAnterioritàit
dc.subjectPrior artit
dc.subjectAccordi di riservatezzait
dc.subjectSecrecy agreementit
dc.titleLa predivulgazione dell'invenzioneit
dc.typeDoctoral thesisit
dc.subject.miurIUS/04it
dc.description.fulltextopenen
Appears in Collections:Diritto, economia e finanza internazionali, Tesi di dottorato

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